Condominio: contitolare della proprietà di alcune parti dell’edificio e titolare esclusivo di un piano o di una porzione di piano (ovvero un appartamento) dell’edificio medesimo.

Art.1117 c.c. Parti comuni dell’edificio. Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, muri maestri, tetti e lastricati solari, scale, portoni d’ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune; i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, riscaldamento centrali, stenditoi e altri simili servizi comuni; le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune come ascensori, pozzi, cisterne, acquedotti, fognature e canali di scarico, impianti per l’acqua, per il gas, energia elettrica, riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

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